Provvedimento
PI3968 - 310249 GUIDA TURISMO
DATI GENERALI
| tipo |
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Chiusura istruttoria |
| numero |
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11791 |
| data |
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06/03/2003 |
PUBBLICAZIONE
PI3968 - 310249 GUIDA TURISMO
Provvedimento n. 11791
L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2003;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole,
di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento
- trasmessa, per i profili di competenza, in data 14 ottobre
2002 dal Garante per la protezione dei dati personali - un consumatore
ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n.
74/92, di un messaggio costituito da un volantino diffuso a mezzo posta nel
mese di agosto 2002 dalla società svizzera NOVA CHANNEL AG (di seguito
Nova Channel), finalizzato all'inserzione dei dati di imprese ed enti turistici
su una guida turistica edita in formato CD-Rom, nonché all'attivazione
di un abbonamento alla medesima pubblicazione.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio
in esame, in quanto il volantino, attraverso l'invito a rispedire i propri
dati aggiornati, indipendentemente dalla trasmissione di un impegno contrattuale
sottoscritto, dissimulerebbe, in realtà, un'offerta di natura onerosa.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto
della richiesta di intervento è costituito da
un volantino diffuso via posta sul territorio nazionale, che riporta in evidenza
la scritta " GUIDA TURISMO ". Sotto la suindicata dicitura sono poste
le seguenti indicazioni: " Egregi Signori, Vi Preghiamo di rispedire in
ogni caso questo formulario con i Vostri dati aggiornati, anche se non trasmetterete
un ordine. A questo proposito controllate i Vostri dati riportati qui sotto
ed allegate il Vostro depliant". Di seguito si riportano in evidenza
queste informazioni: " Si prega di indicare con una crocetta la vostra
attività [...] " e " Correggete qui il vostro indirizzo! Solo
così vi garantite una corretta iscrizione! [...] ". Nella parte
sottostante del messaggio è riportata, con una modalità grafica
particolarmente compatta, la seguente avvertenza: " Ordine: Noi, i sottoscritti,
trasmettiamo con la presente alla ditta NOVACHANNEL AG (Casa Editrice) l'ordine
di pubblicare i nostri dati qui sopra riportati sia nell'edizione prossima,
che nelle due edizioni successive della "Tourist Directory" in Cd-rom. [...]
Il costo per inserzione è di EUR 989.00 per edizione più eventuali
sopraccitati costi aggiuntivi. [...] Inoltre richiediamo con la presente un
Cd-rom per edizione al prezzo di EUR 98.00 C&F. [...]"
Seguono le indicazioni relative al termine di pagamento, all'irrevocabilità dell'ordine
salvo ripensamento entro dieci giorni dalla sottoscrizione, al rinnovo automatico
salvo disdetta con preavviso, alla legge applicabile ed alla scelta del foro
competente in caso di lite.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 30 ottobre 2002 è stato comunicato al segnalante e alla società Nova
Channel, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza
del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, del citato Decreto, con particolare
riferimento alla natura promozionale della fattispecie segnalata e alla sua
riconoscibilità.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla
comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto alla società Nova Channel, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a) , del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa
documentazione, in merito al numero delle adesioni ottenute durante l'anno
2002, nonché all'identità dei soggetti residenti in Italia che
hanno aderito all'offerta e alle condizioni di effettuazione dell'inserzione
pubblicizzata, e di fornire, altresì, una copia originale, o una bozza
in corso di pubblicazione del registro "Guida Europea".
Con memorie pervenute in data 29 novembre 2002, Nova Channel ha evidenziato
quanto segue:
- nel corso del 2002 sono state ricevute 282 adesioni;
- il messaggio riporta con chiarezza tutti gli elementi idonei ad illustrare
la circostanza che si tratta di un ordine commerciale a pagamento; infatti,
attraverso l'avvertenza " Ordine ", riportata, in grassetto, nella
parte sottostante del volantino, il messaggio chiarisce agli imprenditori o
agli enti destinatari dello stesso che la sottoscrizione apposta in calce al
modulo comporta l'acquisto di un servizio a pagamento;
- pertanto, il messaggio distingue espressamente la mera rispedizione del modulo
da quella diversa, a pagamento, connessa alla compilazione e trasmissione dell'ordine
commerciale contenuto nella parte sottostante del volantino. Infatti, fin dall'inizio
il testo formula chiaramente le due alternative, distinguendole con l'avvertenza "... anche
se non trasmettete un ordine" ;
- il termine "ordine" è scritto in grassetto ed il testo delle condizioni
dell'offerta è riportato in maiuscolo; l'attenzione dell'utente è,
peraltro, già allertata dall'inizio del messaggio, dove si invita il
destinatario a rispedire il formulario, anche senza trasmettere l'ordine;
- il testo dell'ordine riporta chiaramente l'oggetto del servizio, la durata
dello stesso, il termine di pagamento, l'irrevocabilità dell'ordine
salvo ripensamento entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il rinnovo automatico
salvo disdetta con preavviso, la legge applicabile e la scelta del foro competente
in caso di lite;
- il riferimento all'ordine, da effettuarsi ai fini succitati, risulta quindi
idoneo a chiarire ai destinatari del messaggio la circostanza che si tratta
dell'acquisto di un servizio contro pagamento del corrispettivo, atteso che
destinatari del messaggio non sono generici consumatori, bensì imprenditori
commerciali o enti pubblici, e che la modalità di raccolta degli ordini
via posta garantisce ai destinatari la possibilità di comprendere adeguatamente
il contenuto dell'offerta prima di sottoscriverla.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio, indirizzato
ad operatori commerciali ed enti pubblici operativi nel settore
del turismo, lascia intendere che la " Guida Turismo ",
nell'offrire la possibilità ad operatori del settore di far pubblicare
il proprio nominativo su una speciale guida, rappresenti un veicolo pubblicitario
per far conoscere la propria attività in modo completamente gratuito.
Tale aspettativa viene confermata dalla circostanza secondo la quale i destinatari
del volantino in questione sono invitati a rispedire " in ogni caso " i
propri dati aggiornati, ad indicare con una crocetta la propria attività ed
a correggere il proprio indirizzo al fine di garantirsi una corretta iscrizione.
Le reali condizioni economiche del messaggio sono, invece, indicate solo in
calce al messaggio, con caratteri maggiormente accorpati rispetto alla parte
sovrastante dello stesso.
In realtà, il messaggio è diretto a promuovere l'inserimento
della propria denominazione ed attività nelle successive due edizioni
di una guida ai servizi turistici edita su cd-rom, dietro pagamento di un corrispettivo
di 989 euro (più costi aggiuntivi) per edizione, nonché l'acquisto
del relativo cd-rom al prezzo di 98 euro per edizione. I costi del servizio
offerto non sono, tuttavia, chiaramente esplicitati nel messaggio; infatti,
la dicitura " Ordine ", collocata in fondo alla pagina del volantino
e le condizioni economiche dell'offerta sono riportate con caratteri grafici
più compatti e in modo poco leggibile rispetto al contesto generale
del messaggio, senza alcun rinvio che richiami l'attenzione dei destinatari.
L'offerta risulta, altresì, confusoria per i destinatari in ragione
del fatto che quasi i tre quarti della pagina sono occupati dalle informazioni
richieste dall'operatore ai fini del controllo dei dati del destinatario, mentre
solo l'ultima parte del foglio è destinata all'avvertenza relativa alle
reali condizioni economiche dell'offerta.
Pertanto, il messaggio non risulta immediatamente riconoscibile sia per quanto
riguarda la sua natura promozionale, sia per quanto attiene alle stesse condizioni
economiche dell'offerta.
Infatti, le modalità prescelte e il contesto generale di presentazione
del messaggio e, segnatamente, il ricorso ad un formato grafico particolarmente
compresso, comportano che l'attenzione dei destinatari sia distratta dalla
reale natura promozionale dell'iniziativa, facendo erroneamente ritenere che
si possa aderire all'offerta senza sostenere oneri economici.
Secondo il costante orientamento dell'Autorità, il Decreto Legislativo
n. 74/92 impone il dovere specifico di assolvere ad un'informazione non solo
tendenzialmente completa, ma anche chiara e univoca, inidonea, anche per le
modalità di presentazione, a determinare un'induzione in errore.
Nel caso di specie, il messaggio, per le stesse modalità di presentazione
dell'offerta (che invitano, prima, a controllare i propri dati ed eventualmente
a correggerli, e, successivamente, a far sottoscrivere il modulo attraverso
l'indicazione "Ordine", collocata in calce al modulo stesso), sono idonei ad
indurre in errore i loro destinatari.
RITENUTO, pertanto,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo
ad indurre in errore i consumatori, in ordine alla sua natura promozionale
ed alla sua riconoscibilità, nonché in relazione alle caratteristiche
ed alle condizioni economiche del servizio offerto;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento,
diffuso dalla società NOVA CHANNEL AG, costituisce, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92,
e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo
7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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