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Novachannel AG - Belege

"NovaChannel AG" (139) Landenbergstrasse 36, 6005 Lucerne, Switzerland Tel.: + 41 41 367 07 07 - vormals Hauptstrasse 54, Ch-6045 Meggen / LU - Schweiz Tel.: +41. 41 379 79 79 --- Gf: Michael Röwe

Italienische Wettbewerbsbehörde verurteilt Novachannel Formular - s.a. www.agcm.it - Chiusura istruttoria - numero 11791 data 06/03/2003 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 06/03/2003 - "Tourist Directory" in Cd-rom...
nachzulesen auch unter http://www.agcm.it

Provvedimento

PI3968 - 310249 GUIDA TURISMO
DATI GENERALI
tipo   Chiusura istruttoria
numero   11791
data   06/03/2003

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.   10/2003

PI3968 - 310249 GUIDA TURISMO
Provvedimento n. 11791

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2003;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento - trasmessa, per i profili di competenza, in data 14 ottobre 2002 dal Garante per la protezione dei dati personali - un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio costituito da un volantino diffuso a mezzo posta nel mese di agosto 2002 dalla società svizzera NOVA CHANNEL AG (di seguito Nova Channel), finalizzato all'inserzione dei dati di imprese ed enti turistici su una guida turistica edita in formato CD-Rom, nonché all'attivazione di un abbonamento alla medesima pubblicazione.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto il volantino, attraverso l'invito a rispedire i propri dati aggiornati, indipendentemente dalla trasmissione di un impegno contrattuale sottoscritto, dissimulerebbe, in realtà, un'offerta di natura onerosa.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito da un volantino diffuso via posta sul territorio nazionale, che riporta in evidenza la scritta " GUIDA TURISMO ". Sotto la suindicata dicitura sono poste le seguenti indicazioni: " Egregi Signori, Vi Preghiamo di rispedire in ogni caso questo formulario con i Vostri dati aggiornati, anche se non trasmetterete un ordine. A questo proposito controllate i Vostri dati riportati qui sotto ed allegate il Vostro depliant". Di seguito si riportano in evidenza queste informazioni: " Si prega di indicare con una crocetta la vostra attività [...] " e " Correggete qui il vostro indirizzo! Solo così vi garantite una corretta iscrizione! [...] ". Nella parte sottostante del messaggio è riportata, con una modalità grafica particolarmente compatta, la seguente avvertenza: " Ordine: Noi, i sottoscritti, trasmettiamo con la presente alla ditta NOVACHANNEL AG (Casa Editrice) l'ordine di pubblicare i nostri dati qui sopra riportati sia nell'edizione prossima, che nelle due edizioni successive della "Tourist Directory" in Cd-rom. [...] Il costo per inserzione è di EUR 989.00 per edizione più eventuali sopraccitati costi aggiuntivi. [...] Inoltre richiediamo con la presente un Cd-rom per edizione al prezzo di EUR 98.00 C&F. [...]"
Seguono le indicazioni relative al termine di pagamento, all'irrevocabilità dell'ordine salvo ripensamento entro dieci giorni dalla sottoscrizione, al rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso, alla legge applicabile ed alla scelta del foro competente in caso di lite.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 30 ottobre 2002 è stato comunicato al segnalante e alla società Nova Channel, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, del citato Decreto, con particolare riferimento alla natura promozionale della fattispecie segnalata e alla sua riconoscibilità.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Nova Channel, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) , del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione, in merito al numero delle adesioni ottenute durante l'anno 2002, nonché all'identità dei soggetti residenti in Italia che hanno aderito all'offerta e alle condizioni di effettuazione dell'inserzione pubblicizzata, e di fornire, altresì, una copia originale, o una bozza in corso di pubblicazione del registro "Guida Europea".
Con memorie pervenute in data 29 novembre 2002, Nova Channel ha evidenziato quanto segue:
- nel corso del 2002 sono state ricevute 282 adesioni;
- il messaggio riporta con chiarezza tutti gli elementi idonei ad illustrare la circostanza che si tratta di un ordine commerciale a pagamento; infatti, attraverso l'avvertenza " Ordine ", riportata, in grassetto, nella parte sottostante del volantino, il messaggio chiarisce agli imprenditori o agli enti destinatari dello stesso che la sottoscrizione apposta in calce al modulo comporta l'acquisto di un servizio a pagamento;
- pertanto, il messaggio distingue espressamente la mera rispedizione del modulo da quella diversa, a pagamento, connessa alla compilazione e trasmissione dell'ordine commerciale contenuto nella parte sottostante del volantino. Infatti, fin dall'inizio il testo formula chiaramente le due alternative, distinguendole con l'avvertenza "... anche se non trasmettete un ordine" ;
- il termine "ordine" è scritto in grassetto ed il testo delle condizioni dell'offerta è riportato in maiuscolo; l'attenzione dell'utente è, peraltro, già allertata dall'inizio del messaggio, dove si invita il destinatario a rispedire il formulario, anche senza trasmettere l'ordine;
- il testo dell'ordine riporta chiaramente l'oggetto del servizio, la durata dello stesso, il termine di pagamento, l'irrevocabilità dell'ordine salvo ripensamento entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso, la legge applicabile e la scelta del foro competente in caso di lite;
- il riferimento all'ordine, da effettuarsi ai fini succitati, risulta quindi idoneo a chiarire ai destinatari del messaggio la circostanza che si tratta dell'acquisto di un servizio contro pagamento del corrispettivo, atteso che destinatari del messaggio non sono generici consumatori, bensì imprenditori commerciali o enti pubblici, e che la modalità di raccolta degli ordini via posta garantisce ai destinatari la possibilità di comprendere adeguatamente il contenuto dell'offerta prima di sottoscriverla.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio, indirizzato ad operatori commerciali ed enti pubblici operativi nel settore del turismo, lascia intendere che la " Guida Turismo ", nell'offrire la possibilità ad operatori del settore di far pubblicare il proprio nominativo su una speciale guida, rappresenti un veicolo pubblicitario per far conoscere la propria attività in modo completamente gratuito. Tale aspettativa viene confermata dalla circostanza secondo la quale i destinatari del volantino in questione sono invitati a rispedire " in ogni caso " i propri dati aggiornati, ad indicare con una crocetta la propria attività ed a correggere il proprio indirizzo al fine di garantirsi una corretta iscrizione. Le reali condizioni economiche del messaggio sono, invece, indicate solo in calce al messaggio, con caratteri maggiormente accorpati rispetto alla parte sovrastante dello stesso.
In realtà, il messaggio è diretto a promuovere l'inserimento della propria denominazione ed attività nelle successive due edizioni di una guida ai servizi turistici edita su cd-rom, dietro pagamento di un corrispettivo di 989 euro (più costi aggiuntivi) per edizione, nonché l'acquisto del relativo cd-rom al prezzo di 98 euro per edizione. I costi del servizio offerto non sono, tuttavia, chiaramente esplicitati nel messaggio; infatti, la dicitura " Ordine ", collocata in fondo alla pagina del volantino e le condizioni economiche dell'offerta sono riportate con caratteri grafici più compatti e in modo poco leggibile rispetto al contesto generale del messaggio, senza alcun rinvio che richiami l'attenzione dei destinatari.
L'offerta risulta, altresì, confusoria per i destinatari in ragione del fatto che quasi i tre quarti della pagina sono occupati dalle informazioni richieste dall'operatore ai fini del controllo dei dati del destinatario, mentre solo l'ultima parte del foglio è destinata all'avvertenza relativa alle reali condizioni economiche dell'offerta.
Pertanto, il messaggio non risulta immediatamente riconoscibile sia per quanto riguarda la sua natura promozionale, sia per quanto attiene alle stesse condizioni economiche dell'offerta.
Infatti, le modalità prescelte e il contesto generale di presentazione del messaggio e, segnatamente, il ricorso ad un formato grafico particolarmente compresso, comportano che l'attenzione dei destinatari sia distratta dalla reale natura promozionale dell'iniziativa, facendo erroneamente ritenere che si possa aderire all'offerta senza sostenere oneri economici.
Secondo il costante orientamento dell'Autorità, il Decreto Legislativo n. 74/92 impone il dovere specifico di assolvere ad un'informazione non solo tendenzialmente completa, ma anche chiara e univoca, inidonea, anche per le modalità di presentazione, a determinare un'induzione in errore.
Nel caso di specie, il messaggio, per le stesse modalità di presentazione dell'offerta (che invitano, prima, a controllare i propri dati ed eventualmente a correggerli, e, successivamente, a far sottoscrivere il modulo attraverso l'indicazione "Ordine", collocata in calce al modulo stesso), sono idonei ad indurre in errore i loro destinatari.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori, in ordine alla sua natura promozionale ed alla sua riconoscibilità, nonché in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni economiche del servizio offerto;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società NOVA CHANNEL AG, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.